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Ordinanza — n. 39953/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39953/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39953/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Aurelio Galluccio ha proposto personalmente ricorso, senza proposizione dei motivi, avverso il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto la domanda di differimento dell'esecuzione della pena nella forma della detenzione domiciliare e di detenzione domiciliare. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3- agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39953/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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procedimento in contumacia assenza ingiustificata procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia ritiro della querela penale procedura di rivendicazione nel pignoramento censure procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLUCCIO AURELIO nato a TAURIANOVA il 13/01/1954 avverso l'ordinanza del 25/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Aurelio Galluccio ha proposto personalmente ricorso, senza proposizione dei motivi, avverso il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto la domanda di differimento dell'esecuzione della pena nella forma della detenzione domiciliare e di detenzione domiciliare. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3- agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

2. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il c n igliere estensore Il presidente Gius S alucia Angela Tardio DE \ 11N POSITATA CA