Ordinanza — n. 39950/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMaher Guesmi ha proposto personalmente ricorso avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Bolzano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la domanda di rideterminazione della pena inflittagli per reati concernenti le sostanze stupefacenti per effetto della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al A agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39950/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUESMI MAHER nato il 15/01/1984 avverso l'ordinanza del 09/04/2021 del TRIBUNALE di BOLZANOigzatert2 --) udita la relazione svo ta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; J/
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Maher Guesmi ha proposto personalmente ricorso avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Bolzano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la domanda di rideterminazione della pena inflittagli per reati concernenti le sostanze stupefacenti per effetto della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al A agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
2. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il co iere estensore Il presidente Giuse\pp talu la Angela Tardio FYIE7-A 2, is