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Ordinanza — n. 39948/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39948/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39948/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Alessio Attanasio ha proposto ricorso avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Novara gli ha restituito, per il tramite della Direzione della Casa circondariale, alcuni CD, che Alessio Attanasio aveva inviato sia come documentazione utile per la decisione in alcuni procedimenti per i quali il Magistrato di sorveglianza aveva raccolto in rogatoria le sue dichiarazioni, sia come veicolo di proposizione di reclami. Il Magistrato ha a tal fine precisato: che la documentazione prodotta avrebbe dovuto essere indirizzata al giudice della decisione e non al giudice che interviene in rogatoria; e che è possibile depositare documenti su supporto informatico ma non istanze che possono pervenire tramite PEC o deposito in cancelleria.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39948/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio condono delle spese procedurali esame di cassazione impugnazione di decisioni amministrative procedure di ricorso restituzione dei sussidi statali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso il provvedimento del 16/02/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAdatwavvisortt udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Alessio Attanasio ha proposto ricorso avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Novara gli ha restituito, per il tramite della Direzione della Casa circondariale, alcuni CD, che Alessio Attanasio aveva inviato sia come documentazione utile per la decisione in alcuni procedimenti per i quali il Magistrato di sorveglianza aveva raccolto in rogatoria le sue dichiarazioni, sia come veicolo di proposizione di reclami. Il Magistrato ha a tal fine precisato: che la documentazione prodotta avrebbe dovuto essere indirizzata al giudice della decisione e non al giudice che interviene in rogatoria; e che è possibile depositare documenti su supporto informatico ma non istanze che possono pervenire tramite PEC o deposito in cancelleria.

Il ricorrente ha lamentato vizio di violazione di legge perché la legge non impone una forma per la proposizione del reclamo. In tal modo, però, ha proposto impugnazione avverso un provvedimento meramente interlocutorio, che non è impugnabile perché la legge non prevede che contro tal tipo di provvedimenti, che appunto non esprimono un contenuto decisorio, sia consentito proporre impugnazione.

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il nsigliere estensore Il presidente Giu ep e Santalucia Angela Tard