Appeal against prison CD return for complaint submission declared inadmissible for being interlocutory.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it challenged an interlocutory order returning a CD for complaint submission. The appellant argued that no specific form is required for filing complaints, but the court noted such orders lack decisive content. Consequently, the appeal was rejected under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against interlocutory orders lacking decisive content are inadmissible de plano as they do not affect the final judgment.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 30/03/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAdatcnmitsz alte parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore di Alessio Attanasio ha proposto ricorso avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Novara gli ha restituito, per il tramite della Direzione della Casa circondariale, il CD che Alessio Attanasio aveva inviato per la proposizione di un reclamo. Il Magistrato ha a tal fine precisato che è possibile depositare documenti su supporto informatico ma non istanze che possono pervenire tramite PEC o deposito in cancelleria. Il ricorrente ha lamentato vizio di violazione di legge perché la legge non impone una forma per la proposizione del reclamo. In tal modo, però, ha proposto impugnazione avverso un provvedimento meramente interlocutorio, che non è impugnabile perché la legge non prevede che contro tal tipo di provvedimenti, che appunto non esprimono un contenuto decisorio, sia consentito proporre impugnazione.
2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il con igliere estensore Il presidente Giuses. antalucia Angela Tardio FE TA TA IN CANCE'...