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Ordinanza — n. 39946/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39946/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39946/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Alessio Attanasio ha proposto ricorso avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Novara gli ha restituito, per il tramite della Direzione della Casa circondariale, il CD che Alessio Attanasio aveva inviato per la proposizione di un reclamo. Il Magistrato ha a tal fine precisato che è possibile depositare documenti su supporto informatico ma non istanze che possono pervenire tramte PEC o deposito in cancelleria. Il ricorrente ha lamentato vizio di violazione di legge perché la legge non impone una forma per la proposizione del reclamo. In tal modo, però, ha proposto impugnazione avverso un provvedimento meramente interlocutorio, che non è impugnabile perché la legge non prevede che contro tal tipo di provvedimenti, che appunto non esprimono un contenuto decisorio, sia consentito proporre impugnazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39946/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso il provvedimento del 04/03/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAdatrimmisanaita-pa rt i, udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Alessio Attanasio ha proposto ricorso avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Novara gli ha restituito, per il tramite della Direzione della Casa circondariale, il CD che Alessio Attanasio aveva inviato per la proposizione di un reclamo. Il Magistrato ha a tal fine precisato che è possibile depositare documenti su supporto informatico ma non istanze che possono pervenire tramte PEC o deposito in cancelleria. Il ricorrente ha lamentato vizio di violazione di legge perché la legge non impone una forma per la proposizione del reclamo. In tal modo, però, ha proposto impugnazione avverso un provvedimento meramente interlocutorio, che non è impugnabile perché la legge non prevede che contro tal tipo di provvedimenti, che appunto non esprimono un contenuto decisorio, sia consentito proporre impugnazione.

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il c liere estensore Il presidente Gius Sa/t Angela Tardio _DEPOSITATA IN CA CELILRI