Ordinanza — n. 39944/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEMPERATO MARIO nato a SAN MARCELLINO il 11/04/1970 avverso l'ordinanza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Mario Temperato di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39944/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Mario Temperato di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEMPERATO MARIO nato a SAN MARCELLINO il 11/04/1970 avverso l'ordinanza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Mario Temperato di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Mario Temperato, che ha dedotto difetto di motivazione.
3. Il ricorso è generico e manifestamente infondato. Il Giudice dell'esecuzione ha rilevato che tra gli episodi criminosi, per quanto omogenei, è intercorso un intervallo temporale di circa tre anni e che i fatti sono stati commessi con modalità differenti, sicché nulla fa ritenere che al momento della commissione del primo reato fossero stati già programmati anche gli altri episodi. Il ricorrente si è sul punto limitato a ribadire l'importanza del requisito della omogeneità dei reati e che l'intervallo temporale non è amplissimo. Non ha quindi svolto critiche specifiche alle logiche e adeguate argomentazioni dell'ordinanza impugnata, a nulla rilevando che i giudici della cognizione abbiano riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto di una stessa sentenza.
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il co sigliere estensore Il presidente GiuslDie S alucia DEpos, Angela Tardio IN