Ordinanza — n. 39942/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO MOMAR MATY nato il 25/08/1969 avverso l'ordinanza del 19/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la domanda di Lo Momar Maty di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale in ragione dei precedenti penali e delle informazioni di polizia da cui si trae un giudizio di pericolosità sociale consistente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39942/2021 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la domanda di Lo Momar Maty di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale in ragione dei precedenti penali e delle informazioni di polizia da cui si trae un giudizio di pericolosità sociale consistente.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO MOMAR MATY nato il 25/08/1969 avverso l'ordinanza del 19/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la domanda di Lo Momar Maty di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale in ragione dei precedenti penali e delle informazioni di polizia da cui si trae un giudizio di pericolosità sociale consistente.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Lo Momar Maty, che ha dedotto difetto di motivazione, asserendo che vi erano tutte le condizioni per applicare la misura.
3. Il ricorso è genericamente articolato. Il ricorrente si duole della decisione ma non prospetta, con la necessaria specificità dei motivi, i vizi asseritamene esistenti. L'ordinanza ha dato conto delle ragioni del diniego e, a fronte di quanto dedotto, il ricorrente tende a proporre una diversa valutazione del merito della vicenda, che è operazione non consentita nel giudizio di legittimità.
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il co igliere estensore Il presidente Gius ntalucia Angela Tardio