Ordinanza — n. 39939/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONALDI SERAFINO nato a MONTE CERIGNONE il 12/09/1942 avverso l'ordinanza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio dell'indulto concesso a Serafino Monaldi in riferimento a tre sentenze di condanna.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39939/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio dell'indulto concesso a Serafino Monaldi in riferimento a tre sentenze di condanna.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONALDI SERAFINO nato a MONTE CERIGNONE il 12/09/1942 avverso l'ordinanza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio dell'indulto concesso a Serafino Monaldi in riferimento a tre sentenze di condanna.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Serafino Monaldi, che ha dedotto vizio di violazione di legge, e in ispecie del principio di unificazione delle pene concorrenti, in specie per vincolo di continuazione.
3. Il ricorso è genericamente articolato. La Corte di appello ha revocato il beneficio dell'indulto in ragione del fatto che l'interessato risulta aver commesso nei cinque anni dallandi entrata in vigore della legge n. 241 del 2006 un delitto non colposo, un fatto di bancarotta fraudolenta, con condanna a pena detentiva non inferiore a due anni, in particolare anni tre di reclusione. Non si comprende, allora, per la genericità del motivo, perché mai debba essere ritenuta l'illegittimità della impugnata decisione in ragione del principio della unificazione delle pene concorrenti.
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il co re estensore Il presidente Gius alucia Angela Tardi