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Ordinanza — n. 39936/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39936/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39936/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEKIN SERDAR nato il 21/09/1977 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto La Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di Serdar Tekin alla pena di anni tre di reclusione ed euro 60.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, comma 3, lett.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen; Ordinanza — n. 39936/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di Serdar Tekin, che ha articolato più motivi. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in punto di affermazione dell'aggravante del numero delle persone autrici del fatto. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di aggravante del fine di profitto. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di disconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione.

Parole chiave

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immigrazione clandestina cittadini turchi infrazioni alla legge sugli stranieri allontanamento transito per estradizione diritti di libera circolazione

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEKIN SERDAR nato il 21/09/1977 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto La Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di Serdar Tekin alla pena di anni tre di reclusione ed euro 60.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, comma 3, lett.

a) e d), 3-bis e 3-ter, lett. b), d. Igs. n. 286 del 1998, per aver effettuato in concorso con altri e al fine di trarre un vantaggioso profitto il trasporto di alcuni cittadini clandestini di nazionalità turca nel territorio dello Stato italiano, al contempo compiendo atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato francese, atto commesso in Ravenna tra il 25 e il 26 gennaio 2012.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di Serdar Tekin, che ha articolato più motivi. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in punto di affermazione dell'aggravante del numero delle persone autrici del fatto. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di aggravante del fine di profitto. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di disconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione.

3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha reso una motivazione logica, adeguata e coerente in riferimento alle circostanze aggravanti ritenute sussistenti e alla esclusione della minima partecipazione. Il ricorrente null'altro ha fatto che reiterare le doglianze già proposte dinnanzi al giudice di appello e ha omesso di confrontare, con la necessaria specificità, dette doglianze con le risposte date dalla sentenza impugnata. La sentenza è pertanto immune da censure e i rilievi di ricorso sono generici e manifestamente infondati.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il c sigliere estensore Il