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Ordinanza — n. 39932/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39932/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39932/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INDORATO CARMELO nato a CATANIA il 25/01/1967 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto La Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha rideterminato in anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione la pena inflitta a Carmelo Indorato, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per aver violato gli obblighi imposti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, essendosi spostato fuori del Comune di residenza, in Misterbianco il 31 agosto 2014.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39932/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per aver violato gli obblighi imposti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, essendosi spostato fuori del Comune di residenza, in Misterbianco il 31 agosto 2014.

Parole chiave

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indennizzo per carcerazione preventiva pena privativa della libertà recidiva nell'infrazione carcerazione cautelativa remissione della pena riduzione della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INDORATO CARMELO nato a CATANIA il 25/01/1967 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto La Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha rideterminato in anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione la pena inflitta a Carmelo Indorato, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per aver violato gli obblighi imposti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, essendosi spostato fuori del Comune di residenza, in Misterbianco il 31 agosto 2014.

Preso atto della rinuncia ai motivi relativi all'affermazione di responsabilità e della recidiva, la Corte di appello ha preso in esame i motivi sul trattamento sanzionatorio. Ha escluso la concedibilità delle attenuanti generiche, ha ritenuto irrilevante la confessione, ma ha rimodulato la pena inflitta per meglio adeguata alla personalità dell'imputato.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di Carmelo Indorato, che ha dedotto difetto di motivazione in ordine alla entità della pena inflitta. 3.11 ricorso è inammissibile. Il motivo è genericamente articolato, le doglianze non evidenziano specifici vizik inadeguatezza del costrutto argomentativo che, di contro, è adeguato e congruo, privo di illogicità o contraddizioni.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il con gliere stensore n D Il presidente IN EP(.7,Giuseje antàlu