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Ordinanza — n. 39927/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39927/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39927/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANSELMI CARLO nato a RIVOLTA D'ADDA il 25/01/1953 avverso l'ordinanza del 16/03/2011 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha respinto la domanda di Carlo Anselmi di concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale e ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta della detenzione domiciliare.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39927/2021 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha respinto la domanda di Carlo Anselmi di concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale e ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta della detenzione domiciliare.

Parole chiave

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assegnazione del luogo di soggiorno indennizzo per carcerazione preventiva domanda d'asilo di rom allontanamento malgrado rischio di persecuzione assistenza riabilitativa revoca del permesso di dimora
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANSELMI CARLO nato a RIVOLTA D'ADDA il 25/01/1953 avverso l'ordinanza del 16/03/2011 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha respinto la domanda di Carlo Anselmi di concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale e ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta della detenzione domiciliare.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Carlo Anselmi, che ha articolato più motivi. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per non avere il Tribunale rilevato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Milano, Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto che con l'emissione del nuovo ordine di carcerazione la competenza era del Tribunale di Milano, e non già dichiarare l'inammissibilità della richiesta di detenzione domiciliare per superamento del limite massimo di pena da espiare. Con il terzo motivo ha dedotto altre violazioni di legge che inficiano la motivazione in punto di rigetto della domanda di affidamento in prova al servizio sociale.

3. Il ricorso è generico e manifestamente infondato. È principio generale che la questione di competenza possa essere fatta valere con la denuncia di conflitto e non con l'impugnazione del provvedimento asseritamente affetto da incompetenza. In ogni caso non risulta che il difetto di competenza sia stato eccepito tempestivamente, dovendosi fare applicazione del principio per il quale "anche nel procedimento di sorveglianza opera la regola generale di cui all'art. 21, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui l'eccezione di incompetenza per territorio va proposta, a pena di decadenza, entro la fase di controllo della costituzione delle parti" - Sez. 1, n. 26227 del 07/07/2020, Rv. 279529 -. I primi due motivi sono pertanto manifestamente infondati. Il terzo motivo è invece generico. Il ricorrente ha denunciato asserite irregolarità e imprecisioni nelle argomentazioni contenute nell'ordinanza ma non ha illustrato, con la necessaria specificità di critica, in che modo ne risulti scardinato il tessuto di logica coerenza.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. i

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il co sigpre estensore Il presidente Gius0 Angela Tardio < , , POSI TA