Ordinanza — n. 39924/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOCCO GIUSEPPE nato a CINQUEFRONDI il 11/09/1987 avverso l'ordinanza del 20/01/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Magistrato di sorveglianza di Novara ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo di Giuseppe Bellocco, detenuto in regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., avverso la sanzione disciplinare dell'ammonizione inflittagli dal Direttore dell'Istituto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39924/2021 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Magistrato di sorveglianza di Novara ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo di Giuseppe Bellocco, detenuto in regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., avverso la sanzione disciplinare dell'ammonizione inflittagli dal Direttore dell'Istituto.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOCCO GIUSEPPE nato a CINQUEFRONDI il 11/09/1987 avverso l'ordinanza del 20/01/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Magistrato di sorveglianza di Novara ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo di Giuseppe Bellocco, detenuto in regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., avverso la sanzione disciplinare dell'ammonizione inflittagli dal Direttore dell'Istituto.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Giuseppe Bellocco, che ha dedotto vizio di violazione di legge.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Nulla vieta che il Direttore dell'Istituto non provveda personalmente alla contestazione disciplinare e deleghi la materiale esecuzione della comunicazione dell'addebito ad altri soggetti, come nel caso di specie è avvenuto. In tal senso si è già espressa la giurisprudenza di legittimità con l'affermazione che,"in tema di procedimento per l'applicazione di sanzioni disciplinari a detenuti e internati, la contestazione dell'addebito non è viziata se compiuta, su delega del direttore del carcere, dal comandante di reparto" - Sez. 1, n. 8986 del 05/02/2008, Rv. 239512 Ammessa la delega dell'esercizio del compito di contestazione, l'assenza di prova in atti dell'avvenuta delega non è ragione per predicarne l'illegittimità se non si adduce che quel difetto di forma abbia inciso sulla pienezza dei diritti difensivi, secondo il principio di diritto per il quale ,"in tema di procedimento per l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico di detenuti, la omissione della previa contestazione dell'addebito da parte del direttore dell'istituto, o la delega di tale adempimento al comandante del reparto di polizia penitenziaria, incide sulla validità del provvedimento adottato soltanto quando abbia pregiudicato la conoscenza del fatto addebitato o l'esplicazione dei diritti difensivi, e resta assorbita dalle comunicazioni date in proposito, in limine, all'udienza fissata per la decisione davanti al Consiglio di disciplina" - Sez. 1, n. 29940 del 03/07/2008, Rv. 240935 -.
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il on igliere estensore Il presidente ucia Angela Tardio DE .Z:2 TATA )