Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39923/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding recidiva reiterata and prescription defense for probation violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39923/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Leonardo Spaccavento inadmissible regarding his conviction for violating special surveillance obligations. The appellant argued for lack of subjective intent and claimed the crime had expired due to prescription, but the court rejected these claims. The decision relies on established precedent that recidiva reiterata must be considered for prescription purposes regardless of its weight in sentencing, and the court found sufficient evidence to refute the defense's theory of mere forgetfulness.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 157, comma 3, cod. pen.; Art. 69 cod. pen. Recidiva reiterata must be considered for prescription purposes even if subvalent in sentencing, as the balancing of mitigating circumstances does not affect the maximum penalty determination.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva reiterata prescrizione reato violazione sorveglianza elemento soggettivo Corte di Cassazione pena di reclusione bilanciamento circostanze recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157, comma 3, cod. pen.
Art. 69 cod. pen.
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato" - Sez.
d. Ig. N. 159 del 2011, art. 75, comma 2
art. 69 cod. pen
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059
abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato" - Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059; Sez.
Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Rv. 275821
280059; Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Rv. 275821 -.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPACCAVENTO LEONARDO nato a MOLFETTA il 17/08/1983 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto La Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di Leonardo Spaccavento alla pena di mesi otto di reclusione, ritenuta la prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva reiterata, per i reati di cui all'art. 75, comma 2, d. Ig. N. 159 del 2011, per aver violato gli obblighi di sorveglianza speciale omettendo di presentarsi la domenica, fatto commesso in Molfetta il 12 febbraio 2012.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di Leonardo Spaccavento che ha articolato più motivi. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per difetto di prova sull'elemento soggettivo. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.

3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha ben operato non rilevando l'estinzione del reato, attesa la contestazione della recidiva reiterata e la irrilevanza del giudizio di bilanciamento con le attenuanti, ritenute prevalenti. Si è già affermato nella giurisprudenza di legittimità il principio di diritto per il quale,"ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato" - Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059; Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Rv. 275821 -. Quanto poi all'elemento soggettivo la Corte di appello ha dato congrua motivazione, spiegando le ragioni per le quali non è plausibile la tesi difensiva della mera dimenticanza.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il c n igliere estensore Il presidente Giu e ant lucia A