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Ordinanza — n. 39922/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39922/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39922/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVRAM SHKELZEN (CUI 01E1JVV) nato il 03/05/1985 avverso l'ordinanza del 26/03/2021 del GIP TRIBUNALE di PIACENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; -- Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Avram Shkelzen di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di plurime condanne irrevocabili.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39922/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è manifestamente infondato. Il giudice dell'esecuzione ha dato conto della decisione adottata, ha preso in esame la domanda e si è avvalso dei criteri di valutazione del vincolo di continuazione individuati dalla giurisprudenza di legittimità. Ha quindi escluso, con determinazione logicamente conseguente, la ricorrenza del medesimo disegno criminoso e ha evidenziato l'assenza di fattori idonei a sostenere la tesi difensiva. Le deduzioni di ricorso, a ben vedere, tendono a sollecitare una rivalutazione del materiale preso in esame dal giudice del merito, che è operazione estranea all'ambito del sindacato di legittimità.

Parole chiave

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esecuzione della pena revoca dell'esecutore testamentario recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale remissione della pena esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVRAM SHKELZEN (CUI 01E1JVV) nato il 03/05/1985 avverso l'ordinanza del 26/03/2021 del GIP TRIBUNALE di PIACENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; -- Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Avram Shkelzen di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di plurime condanne irrevocabili.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Avram Shkelzen kotranT:StrIcetzen, che ha articolato più motivi. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione applicato regole che si discostano dalle indicazioni della giurisprudenza di legittimità, senza dare di tale scelta motivazione. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per non avere il giudice considerato quanto sostenuto nell'istanza. Si è limitato così a sterikee illogiche considerazioni.

3. Successivamente il difensore ricorrente ha proposto memoria con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso, deducendo il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione violato la disposizione concernente il vincolo della continuazione e per aver reso motivazione illogica e contraddittoria.

4. Il ricorso è manifestamente infondato. Il giudice dell'esecuzione ha dato conto della decisione adottata, ha preso in esame la domanda e si è avvalso dei criteri di valutazione del vincolo di continuazione individuati dalla giurisprudenza di legittimità. Ha quindi escluso, con determinazione logicamente conseguente, la ricorrenza del medesimo disegno criminoso e ha evidenziato l'assenza di fattori idonei a sostenere la tesi difensiva. Le deduzioni di ricorso, a ben vedere, tendono a sollecitare una rivalutazione del materiale preso in esame dal giudice del merito, che è operazione estranea all'ambito del sindacato di legittimità.

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il co siglrreestensore Il presidente Sant lucia Angela Tardio „DEPOSITATA IN C