Ordinanza — n. 39920/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PURELLO GIAMPIERO nato a MARSALA il 17/09/1982 avverso l'ordinanza del 06/12/2019 del TRIBUNALE di MARSALA• dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Giampiero Purello di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39920/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Giampiero Purello di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PURELLO GIAMPIERO nato a MARSALA il 17/09/1982 avverso l'ordinanza del 06/12/2019 del TRIBUNALE di MARSALA• dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Giampiero Purello di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Giampiero Purello, che ha dedotto difetto di motivazione.
3. Il ricorso è generico e manifestamente infondato. Il Giudice dell'esecuzione ha rilevato che tra i due episodi criminosi di porto di coltello è intercorso un intervallo temporale di quasi due anni e che nulla fa ritenere che al momento della commissione del primo reato fosse stato già programmato anche il secondo episodio. Il ricorrente si è sul punto limitato a ribadire l'importanza del requisito della omogeneità dei reati e che l'intervallo temporale non è amplissimo. Non ha quindi svolto critiche specifiche alle logiche e adeguate argomentazioni dell'ordinanza impugnata.
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il cotls liere estensore Il presidente Gius p S lucia Angela Tard