Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39920/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39920/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39920/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PURELLO GIAMPIERO nato a MARSALA il 17/09/1982 avverso l'ordinanza del 06/12/2019 del TRIBUNALE di MARSALA• dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Giampiero Purello di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39920/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Giampiero Purello di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna.

Parole chiave

Generato dall'IA
riduzione della pena proroga della carcerazione ritardo ingiustificato dell'azione penale durata ragionevole del procedimento reato continuato nesso temporale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PURELLO GIAMPIERO nato a MARSALA il 17/09/1982 avverso l'ordinanza del 06/12/2019 del TRIBUNALE di MARSALA• dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Giampiero Purello di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Giampiero Purello, che ha dedotto difetto di motivazione.

3. Il ricorso è generico e manifestamente infondato. Il Giudice dell'esecuzione ha rilevato che tra i due episodi criminosi di porto di coltello è intercorso un intervallo temporale di quasi due anni e che nulla fa ritenere che al momento della commissione del primo reato fosse stato già programmato anche il secondo episodio. Il ricorrente si è sul punto limitato a ribadire l'importanza del requisito della omogeneità dei reati e che l'intervallo temporale non è amplissimo. Non ha quindi svolto critiche specifiche alle logiche e adeguate argomentazioni dell'ordinanza impugnata.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il cotls liere estensore Il presidente Gius p S lucia Angela Tard