Ordinanza — n. 39914/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAvverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., DYOUF AMIN ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancanza di motivazione in ordine all'insussistenza delle condizioni di applicabilità dell'art.129 c.p.p. Indata 4 gennaio 2021 è pervenuta rinuncia al ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 c.p, art. 591 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39914/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p., DYOUF AMIN ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancanza di motivazione in ordine all'insussistenza delle condizioni di applicabilità dell'art.129 c.p.p. Indata 4 gennaio 2021 è pervenuta rinuncia al ricorso.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DYOUF AMIN (C.U.I.0582609) nato il 25/10/1995 avverso la sentenza del 25/11/2020 del GIP TRIBUNALE di IMPERIAdato avviso e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., DYOUF AMIN ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancanza di motivazione in ordine all'insussistenza delle condizioni di applicabilità dell'art.129 c.p.p. Indata 4 gennaio 2021 è pervenuta rinuncia al ricorso.
2. Il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett.d), attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia ad esso.
3. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali ma anche (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà' e, quindi, a colpa del ricorrente: Corte Cost. n.186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500,00. A tal riguardo deve precisarsi che, come già affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 28691 del 6.6.2016, Rv. 267373), alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli Luigi Agostinacchio LLJ U DEPOSITATA IN CANC LE