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Ordinanza — n. 39913/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39913/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39913/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DI MARTINO FRANCESCO, a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe (con cui è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di tentata estorsione), deducendo violazione di legge e vizi della motivazione: - per non essere stata concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. in misura prevalente rispetto alla recidiva; - per essere stata applicata la recidiva, pur se il comportamento, assunto dall'imputato dopo il delitto, fosse espressione di ravvedimento.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39913/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 6 c.p. in misura prevalente rispetto alla recidiva; - per essere stata applicata la recidiva, pur se il comportamento, assunto dall'imputato dopo il delitto, fosse espressione di ravvedimento.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione attenuazione della pena pentito riabilitazione riscossione di pene pecuniarie sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARTINO FRANCESCO nato a PIMONTE il 22/01/1961 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. DI MARTINO FRANCESCO, a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe (con cui è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di tentata estorsione), deducendo violazione di legge e vizi della motivazione: - per non essere stata concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. in misura prevalente rispetto alla recidiva; - per essere stata applicata la recidiva, pur se il comportamento, assunto dall'imputato dopo il delitto, fosse espressione di ravvedimento.

2. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha rimarcato che, oltre quelli già valutati a norma dell'art. 62 n. 6 c.p., non vi erano altri elementi in grado di attenuare la gravità del fatto, occorrendo invece tener conto dell'intensità del dolo, dei plurimi e gravi precedenti penali, nonché della reiterazione delle condotte. A tal riguardo giova ricordare che questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora - come nel caso in esame - non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (così Sez. un., n. 10713 del 25 febbraio 2010, Rv. 245931).

Quanto alla recidiva, il Collegio del merito ha evidenziato che le condotte in esame "ricevono un maggior allarme dai precedenti penali dell'imputato, poiché costituiscono esplicazione della medesima capacità a delinquere sottesa ai reati commessi in precedenza e rivelano che il percorso rieducativo, svolto durante l'espiazione della pena, si è rivelato infruttuoso". Così argomentando, la Corte d'appello ha correttamente ed insindacabilmente affermato che il reato era sintomatico di maggiore pericolosità dell'imputato. Ne discende che la sentenza impugnata è immune da vizi, rilevabili in questa sede.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021 Il consigliere estensore I