Ordinanza — n. 39910/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAHARECHI SAMIR MOUHAMED ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizi della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e alla quantificazione della pena. Il ricorso è inammissibile. Con la recente modifica dell'art. 613 c.p.p. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione. A tal riguardo, questa Corte (SU. n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011) ha precisato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 c.p, art. 613 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 39910/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 129 c.p.p. e alla quantificazione della pena. Il ricorso è inammissibile. Con la recente modifica dell'art. 613 c.p.p. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione. A tal riguardo, questa Corte (SU. n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011) ha precisato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HARECHI SAMIR MOUHAMED nato il 19/10/1994 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso a parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. HARECHI SAMIR MOUHAMED ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizi della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e alla quantificazione della pena.
2. Il ricorso è inammissibile. Con la recente modifica dell'art. 613 c.p.p. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione. A tal riguardo, questa Corte (SU. n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011) ha precisato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Si è puntualizzato (Sez. 4, n. 41636 del 3/11/2010, Rv. 248449) che il ricorso per cassazione deve essere proposto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a nulla rilevando la sottoscrizione personale dall'interessato, quand'anche autenticata dal difensore. Nel caso in esame, quindi, il ricorso personale, proposto nel febbraio 2021, va dichiarato inammissibile. 2.1 Fermo restando il superiore rilievo, deve aggiungersi che il ricorso si fonda su deduzioni del tutto generiche.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli uigi Agostinacchio i p D E P' CS!TATA