Ordinanza — n. 39907/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMASSARO MARIO e PARATORE VERONICA hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza con cui è stata applicata la pena concordata ex art. 444 c.p.p., deducendo vizi della motivazione, per non essere stato formulato un giudizio di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 c.p, art. 129 c.p, art. 448 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 39907/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p., deducendo vizi della motivazione, per non essere stato formulato un giudizio di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MASSARO MARIO nato a MESSINA il 07/09/1978 PARATORE VERONICA nato a MESSINA il 20/03/1990 avverso la sentenza del 10/02/2021 del GIP TRIBUNALE di MESSINAdato avviso le parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. MASSARO MARIO e PARATORE VERONICA hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza con cui è stata applicata la pena concordata ex art. 444 c.p.p., deducendo vizi della motivazione, per non essere stato formulato un giudizio di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
2. Il ricorso è inammissibile. Il comma 2 bis dell'art. 448 c.p.p., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:
a) all'espressione della volontà dell'imputato;
b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;
c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;
d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva. Nel caso in esame, la richiesta di applicazione di pena è stata presentata il 10 febbraio 2021 e i ricorrenti non hanno dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2 bis, c.p.p., con conseguente inammissibilità dei ricorsi.
3. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte gost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacillt Luigi Agostinacchio 5_, i 4 A, • a