Ordinanza — n. 39906/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAVALENTI WALTER ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui gli è stata applicata la pena concordata ex art. 444 c.p.p., deducendo la mancanza di una adeguata motivazione e la violazione di legge per non avere applicato la continuazione con la pena inflitta con una precedenza sentenza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 c.p, art. 448 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 39906/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p., deducendo la mancanza di una adeguata motivazione e la violazione di legge per non avere applicato la continuazione con la pena inflitta con una precedenza sentenza.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTI WALTER nato a BRINDISI il 03/11/1995 avverso la sentenza del 25/02/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. VALENTI WALTER ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui gli è stata applicata la pena concordata ex art. 444 c.p.p., deducendo la mancanza di una adeguata motivazione e la violazione di legge per non avere applicato la continuazione con la pena inflitta con una precedenza sentenza.
2. Il ricorso è inammissibile. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:
a) all'espressione della volontà dell'imputato;
b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;
c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;
d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come avvenuto nel caso in esame. Ne discende che il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2 bis, c.p.p. e, quindi, il ricorso è inammissibile.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati í profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli uigi Agostinacchio ìDEPOSITATA