Ordinanza — n. 39905/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMARQUES DOS SANTOS OTAVIO BERTOTTI ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo la mancanza della motivazione e l'eccessività della pena. Il ricorso è inammissibile. Con la recente modifica dell'art. 613 c.p.p. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione. A tal riguardo, questa Corte (S.U. n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011) ha precisato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Nel caso in esame, quindi, il ricorso personale, proposto il 24 settembre 2020, va dichiarato inammissibile. 2.1 Fermo restando il superiore rilievo, deve aggiungersi che le deduzioni del ricorrente non si confrontano con le argomentazioni della sentenza impugnata e, quindi, sono del tutto prive di specificità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 c.p; Ordinanza — n. 39905/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARQUES DOS SANTOS OTAVIO BERTOTTI nato il 09/09/1973 avverso la sentenza del 11/06/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. MARQUES DOS SANTOS OTAVIO BERTOTTI ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo la mancanza della motivazione e l'eccessività della pena.
2. Il ricorso è inammissibile. Con la recente modifica dell'art. 613 c.p.p. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione. A tal riguardo, questa Corte (S.U. n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011) ha precisato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Nel caso in esame, quindi, il ricorso personale, proposto il 24 settembre 2020, va dichiarato inammissibile. 2.1 Fermo restando il superiore rilievo, deve aggiungersi che le deduzioni del ricorrente non si confrontano con le argomentazioni della sentenza impugnata e, quindi, sono del tutto prive di specificità.
3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli L i Ag stinacchio g_. „DEPOS!TATA IN CA