Ordinanza — n. 39902/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo, ha ridotto la pena inflitta a BARIN ROBERTO per il reato di cui agli artt. 633, 639 bis c.p. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello con cui era stato evidenziato che l'immobile era in completo abbandono dal 1999 e, quindi, la condotta del ricorrente non avrebbe depauperato la facoltà di godimento dell'immobile da parte dei titolari dello ius excludendi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 39902/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARIN ROBERTO nato a ROVIGO il 10/08/1972 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo, ha ridotto la pena inflitta a BARIN ROBERTO per il reato di cui agli artt. 633, 639 bis c.p. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello con cui era stato evidenziato che l'immobile era in completo abbandono dal 1999 e, quindi, la condotta del ricorrente non avrebbe depauperato la facoltà di godimento dell'immobile da parte dei titolari dello ius excludendi.
2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo privo di specificità. Il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, che, quanto all'affermazione della responsabilità per il reato in esame, dopo avere premesso che l'immobile, un tempo sede di un ospedale in disuso, era stato acquistato da due società private, ha affermato che il ricorrente era entrato in tale immobile e lo aveva adibito a propria abitazione, senza il consenso dei proprietari. A fronte della motivazione, corretta, logica, non contraddittoria e, pertanto esente da vizi censurabili, il ricorrente ha sollecitato una diversa valutazione del materiale probatorio: richiesta questa inammissibile in sede di legittimità.
Va ricordato, in proposito, che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli F DEIN P°S;TATA CANCELLE