Ordinanza — n. 39892/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAvverso la sentenza indicata in epigrafe MAZZOLA GIANLUCA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione, per non avere la Corte territoriale ritenuto sussistente l'attenuante di cui all'art. 648 cpv. c.p. e per non avere escluso la recidiva. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi privi di specificità. Il ricorrente ha in modo del tutto generico reiterato le stesse doglianze già sollevate dinanzi alla Corte d'appello e da questa disattese con argomentazioni immuni da vizi. La Corte territoriale, infatti, nell'escludere l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, c.p., ha posto in risalto che l'importo della somma sottratta (euro 2.000,00) non era di speciale tenuità. In tal modo il Collegio del merito ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 648 cpv. c.p., si deve aver riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, complessivamente considerato, sicché fra gli elementi da prendere in considerazione vanno compresi tutti quelli previsti dall'art. 133 c.p. (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 39892/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cpv. c.p. e per non avere escluso la recidiva. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi privi di specificità. Il ricorrente ha in modo del tutto generico reiterato le stesse doglianze già sollevate dinanzi alla Corte d'appello e da questa disattese con argomentazioni immuni da vizi. La Corte territoriale, infatti, nell'escludere l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, c.p., ha posto in risalto che l'importo della somma sottratta (euro 2.000,00) non era di speciale tenuità. In tal modo il Collegio del merito ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 648 cpv. c.p., si deve aver riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, complessivamente considerato, sicché fra gli elementi da prendere in considerazione vanno compresi tutti quelli previsti dall'art. 133 c.p. (Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOLA GIANLUCA nato a NAPOLI il 24/12/1989 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe MAZZOLA GIANLUCA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione, per non avere la Corte territoriale ritenuto sussistente l'attenuante di cui all'art. 648 cpv. c.p. e per non avere escluso la recidiva.
2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi privi di specificità. Il ricorrente ha in modo del tutto generico reiterato le stesse doglianze già sollevate dinanzi alla Corte d'appello e da questa disattese con argomentazioni immuni da vizi. La Corte territoriale, infatti, nell'escludere l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, c.p., ha posto in risalto che l'importo della somma sottratta (euro 2.000,00) non era di speciale tenuità. In tal modo il Collegio del merito ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 648 cpv. c.p., si deve aver riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, complessivamente considerato, sicché fra gli elementi da prendere in considerazione vanno compresi tutti quelli previsti dall'art. 133 c.p. (Sez.
VI, n. 7554 del 2 febbraio 2011, Rv 249226). Nel ritenere sussistente la recidiva in ragione dei significativi precedenti penali e dell'accentuata predisposizione dell'imputato a commettere reati contro il patrimonio, dimostrata dalla vicenda in esame, la Corte d'appello ha correttamente ed insindacabilmente affermato che il reato era sintomatico di maggiore pericolosità del medesimo imputato.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli Lui A stmacchio L/1-7, ,•• dL • „.;•,: