Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specificity regarding subjective intent in money laundering charge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specific legal grounds. The appellant argued that the lower court erred in finding guilt for receiving checks without proving subjective intent, but the court noted these complaints had already been rejected by the appellate court. The decision upheld that generic explanations of possession origin suffice to demonstrate malicious intent, rendering the appeal's arguments insufficient for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 566 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds raised lack specificity and merely reiterate complaints already dismissed by the lower court without providing new, distinct legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANOTTI ROSANNA nato a LATINA il 23/08/1974 avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli, con cui ZANOTTI ROSANNA è stato condannata alla pena ritenuta di giustizia per la ricettazione di alcuni assegni. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il delitto di ricettazione, pur in difetto del dolo in capo all'imputata.
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo privo di specificità. La ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, che ha evidenziato che l'imputata non aveva dato spiegazioni plausibili sul possesso degli assegni. In tal modo la Corte d'appello si è correttamente conformata all'orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione - ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva -, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.
II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo ad un onere non probatorio ma di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. un., sentenza n. 35535 del 12 luglio 2007, Rv. n. 236914).
E, nel caso di specie, le generiche indicazioni della provenienza della cosa ricevuta, come rimarcato nella sentenza impugnata, sono sicuramente rivelatrici della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. "Th 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore I