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Ordinanza — n. 39888/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to implicit rejection of generic mitigating circumstances and probation based on criminal history.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39888/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision was legally sound. The appellate court had reclassified the crime and increased the sentence, implicitly determining that the defendant was not eligible for generic mitigating circumstances or probation due to his numerous prior convictions and the severity of the current offense. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the State Treasury.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 648 c.p.: The cassation appeal is inadmissible when the lower court, by reclassifying the crime and adjusting the penalty based on the defendant's criminal record and the gravity of the facts, implicitly rejects the applicability of generic mitigating circumstances and conditional suspension of the sentence.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic mitigating circumstances conditional suspension of sentence criminal record prognosis Art. 616 c.p.p. ripudiazione recidiva nell'infrazione precedenti penali gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
Art. 648 c.p.
art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIPOSATI SERGIO nato a ROMA il 27/08/1963 avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. RIPOSATI SERGIO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 La Corte territoriale, in conseguenza della riqualificazione del reato ai sensi dell'art. 648 terl c.p., ha rideterminato la pena, tenuto conto sia della gravità dei fatti, desumibile dal numero degli assegni e dalla quantità di documenti, provento di delitto, sia della personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti. In tal modo la Corte distrettuale ha implicitamente ritenuto che l'imputato non fosse meritevole della attenuanti generiche, non potendosi operare una ulteriore riduzione della pena, proprio in ragione della gravità della condotta e della personalità dell'imputato. 2.2 Nessun vizio inficia la motivazione della sentenza impugnata nemmeno con riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.Nel ritenere ostativi i precedenti penali, la Corte territoriale ha insindacabilmente formulato una prognosi negativa sul futuro comportamento dell'imputato.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli Luigi gostinacchio ek. .n, 6-0-" LU_ARA , \ f TA I