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Ordinanza — n. 39881/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39881/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Leonardo Naglieri, personally submitted the petition rather than having it filed by a registered defense attorney. Under recent legislative amendments to the Code of Criminal Procedure, personal filing of cassation appeals is strictly prohibited to ensure professional representation. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a €3,000 fine to the Cassa delle Ammende for this procedural violation.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal to the Court of Cassation must be filed exclusively by a defense attorney registered in the special roll of the Court; personal submission by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal personal filing defense attorney procedural inadmissibility Cassa delle Ammende criminal procedure code special roll registration reato di pirateria della strada

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Con la recente modifica dell'art. 613 c.p.p. ad opera della legge n.
Art. 616 c.p.p.
art. 613 c.p
Con la recente modifica dell'art. 613 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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S.U. n. 8914 del 21/12/2017
A tal riguardo, questa Corte (S.U. n. 8914 del 21/12/2017, Rv.
Sez. 4, n. 41636 del 3/11/2010
Si è puntualizzato (Sez. 4, n. 41636 del 3/11/2010, Rv.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAGLIERI LEONARDO nato a BITONTO il 13/09/1969 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. NAGLIERI LEONARDO ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in ordine sia all'affermazione di responsabilità per la ricettazione di alcuni pezzi di un'autovettura sia al trattamento sanzionatorio.

2. Il ricorso è inammissibile. Con la recente modifica dell'art. 613 c.p.p. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione. A tal riguardo, questa Corte (S.U. n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011) ha precisato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Si è puntualizzato (Sez. 4, n. 41636 del 3/11/2010, Rv. 248449) che il ricorso per cassazione deve essere proposto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a nulla rilevando la sottoscrizione personale dall'interessato, quand'anche autenticata dal difensore. Nel caso in esame, quindi, il ricorso personale, proposto il 28 gennaio 2021, va dichiarato inammissibile.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli Luigi„Agostinacch>„-