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Ordinanza — n. 39874/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39874/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39874/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza indicata in epigrafe, EJ JABRI ABDELLAH - tramite il suo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'inosservanza della legge penale, per essere stata affermata la responsabilità per il delitto di tentata estorsione, pur in difetto di minaccia e di dolo.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 39874/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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tentata estorsione azione legale a scopo intimidatorio coazione penale concussione corruzione nell'esecuzione forzata grave tentazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL JABRI ABDELLAH nato a OULAD AZZOUZ( MAROCCO) il 01/01/1974 avverso la sentenza del 08/07/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, EJ JABRI ABDELLAH - tramite il suo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'inosservanza della legge penale, per essere stata affermata la responsabilità per il delitto di tentata estorsione, pur in difetto di minaccia e di dolo.

2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, la quale ha affermato - sulla base delle attendibili dichiarazioni della persona offesa - che l'imputato aveva reagito al rifiuto della vittima di dargli qualche moneta, pretendendo il pagamento non dovuto, inseguendola, gridando ad alta voce e coprendola veemente di improperi; si era poi parato davanti a lei a braccia allargate e gonfiando il petto con un atteggiamento diretto ad intimorire la controparte, che, in effetti, si era spaventata a tal punto da richiedere l'intervento delle Forze dell'ordine.

Al cospetto della motivazione della sentenza impugnata deve rilevarsi che le deduzioni, formulate nel ricorso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074), e sono prive di specificità, non confrontandosi con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la pronuncia, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'11/3/2009, Rv. 243838).

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A.