Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new evidence and improper retrial of facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraud. The defense argued the trial court erred in finding guilt without proving specific deceptive acts, but the appellate court had already established fraud based on online advertisements and failed contract delivery. The supreme court rejected these arguments, ruling that the appellate court correctly re-evaluated existing evidence and that the defense's criticisms were not deducible in a review of legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 640 cod. pen.: The Court of Cassation declares a cassation appeal inadmissible when the defense fails to demonstrate that the lower court's factual findings were erroneous or unsupported by evidence, as the review of legality does not permit a re-evaluation of the evidence already assessed by the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENIER CHRISTOPHE nato a ARLES( FRANCIA) il 29/10/1970 avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine, con cui VENIER GRISTOPHE è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto vizi della motivazione, per essere stata affermata la penale responsabilità dell'imputato, pur in difetto di artifizi o raggiri.
2. Il ricorso è inammissibile. La Corte d'appello, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e delle indagini compiute dal teste sull'intestazione del conto corrente, su cui era confluita la somma bonificata, ha ritenuto accertato che l'imputato mediante artifici (la pubblicazione dell'annuncio di vendita su un sito on line) e raggiri (l'instaurazione della trattativa, la pretesa della caparra, i differimenti nell'inviare la documentazione e/o indicazioni sul numero di targa e gli altri elementi identificativi del mezzo per la stipula del contratto, le scuse accampate per la consegna del bene) aveva indotto in errore la persona offesa sul buon esito dell'affare, procurandosi un ingiusto profitto con corrispondente altrui danno, dato dalla somma versata dalla persona offesa a titolo di acconto per l'acquisto del bene, mai consegnatole.
A fronte della motivazione della sentenza impugnata le critiche difensive non sono deducibili nel giudizio di legittimità, delineando una rilettura e una reinterpretazione delle fonti di prova, apprezzate dalle due conformi decisioni, certamente non consentite in sede di legittimità. Giova ricordare che questa Corte (Sez. 2, n. 51551 del 4/12/2019, Rv. 278231) ha già avuto modo di affermare che integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli Luigi gostinacchio I D E 'P C; T A TA IN