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Ordinanza — n. 39851/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for raising new facts and legal grounds regarding sentencing not previously argued.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39851/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because it relied on new facts and legal arguments concerning the defendant's sentencing that were not raised during the appeal phase. The defense argued for violations of procedural rules regarding the motivation of the penalty, but these grounds were introduced for the first time in the cassation petition. Consequently, the appeal was rejected under the principle that new issues must be deduced from the original appeal to preserve the adversarial principle.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is based on grounds concerning violations of law or facts that were not deduced in the appeal, as the party must have exhausted the opportunity to raise such issues at the appellate stage.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility new facts and grounds principle of adversarial proceedings procedural economy sentencing motivation confessione testimonianze contraddittorie dubbio circa il carattere di infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 606 cod. proc. pen
La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONARDI GIUSEPPE nato a PALERMO il 02/01/1980 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe veniva rigettata la l'impugnazione presentata dall'odierno ricorrente, sopra menzionato, avverso la decisione sfavorevole di primo grado emessa nei suoi confronti e descritta negli atti.

2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in forza del disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché basato su motivi concernenti violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza: il ricorrente, nel denunciare vizio di motivazione in relazione alla responsabilità penale del Leonardi, introduce, per la prima volta, circostanze di fatto e violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, riguardante il solo trattamento sanzionatorio. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 maggio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRE,SIDENTE DEPOSITATA IN