Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was based on manifestly unfounded grounds lacking critical analysis. The appellant argued against the rejection of an alternative measure, but the court found the lower tribunal's decision correct due to the prisoner's absence in China, which prevented necessary evidence collection. Consequently, the court ruled that the appeal offered no concrete comparison with the original decision's motivations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if proposed for manifestly unfounded reasons and fails to provide a necessary critical analysis of the arguments underlying the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHENG XIANGSHENG nato il 08/02/1957 avverso l'ordinanza del 02/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava l'istanza di applicazione di una misura alternativa richiesta nell'interesse di Zheng Xiangsheng.
2. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi manifestamente infondati, perché non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza non è incorso in alcun errore di diritto quanto alla decisione di rigettare l'istanza di applicazione della misura alternativa, poiché è stato correttamente osservato che l'assenza del condannato - asseritamente dovuta al suo trattenimento in Cina in ragione dell'emergenza sanitaria - ha precluso lo svolgimento di un'istruttoria e, dunque, la possibilità di raccogliere elementi di prova circa la concessione della misura alternativa e su cui fondare una prognosi favorevole. Il provvedimento impugnato, pertanto, risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici, mentre il ricorso non reca alcun concreto confronto con le motivazioni alla base del provvedimento impugnato.
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannailØ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 maggio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE (lito # í:n,1 i O : “ ,....