Italian court dismisses prosecutor's appeal as prosecution is barred by statute of limitations for all charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale sought to annul an appellate court decision that declared the case extinguished due to the statute of limitations. Although the prosecutor argued the court failed to rule on a specific aggravated threat charge, the court found this charge also expired under the same temporal limits. Consequently, the appeal was declared inadmissible because there was no remaining legal interest to pursue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, 160 cod. pen.; The prosecution is inadmissible when the entire criminal liability has been extinguished by the statute of limitations, rendering any partial review of charges without merit legally futile.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: ZHANG SANFENG nato il 16/08/1982 avverso la sentenza del 15/11/2017 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze ha chiesto l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe, con la quale detta Corte ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Zhang Sanfeng "per essere il reato ascritto in rubrica estinto per intervenuta prescrizione". Il ricorrente lamenta la mancata pronuncia sull'imputazione di minaccia aggravata di cui al capo "b".
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio osserva che erano contestati all'imputato due reati, commessi il 10 maggio 2012: al capo "a", la contravvenzione di cui all'art. 4, legge n. 110 del 1975; al capo "b", il delitto di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. All'epoca della emissione della sentenza di appello era prescritto il reato di cui al capo "a", come correttamente rilevato in detta sentenza. In effetti, la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi sulla residua imputazione di cui al capo "b", ma il ricorso del Pubblico Ministero è inammissibile per carenza di interesse, posto che, ormai, anche il reato contestato in detto capo dovrebbe essere dichiarato estinto per prescrizione ex artt. 157 e 160 cod. pen., avuto riguardo al titolo, all'epoca della commissione del reato e al tempo ulteriormente trascorso fino ad oggi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, 13 maggio 2021. I