Sentenza — n. 39846/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TAFANI LAVDIMIR nato il 26/11/1979 avverso la sentenza del 21/06/2019 del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Tafani Lavdimir ha chiesto l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe, emessa dal Tribunale di Pistoia il 21 giugno 2019, recante la condanna nei confronti del predetto per il reato/NT porto di armi od oggetti atti ad offendere, commesso il 14 novembre 2014. rivAsiZfZi..4r0 ral1:40 i Nel ricorso per cassazione, proposto dalla difesa,(si sostiene che il Tribunale non abbia pronunciato sull'istanza, avanzata con l'atto di appello, di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 39846/2021 — snpen · Corte di Cassazione: rivAsiZfZi..4r0 ral1:40 i Nel ricorso per cassazione, proposto dalla difesa,(si sostiene che il Tribunale non abbia pronunciato sull'istanza, avanzata con l'atto di appello, di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TAFANI LAVDIMIR nato il 26/11/1979 avverso la sentenza del 21/06/2019 del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
Tafani Lavdimir ha chiesto l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe, emessa dal Tribunale di Pistoia il 21 giugno 2019, recante la condanna nei confronti del predetto per il reato/NT porto di armi od oggetti atti ad offendere, commesso il 14 novembre 2014. rivAsiZfZi..4r0 ral1:40 i Nel ricorso per cassazione, proposto dalla difesa,(si sostiene che il Tribunale non abbia pronunciato sull'istanza, avanzata con l'atto di appello, di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va esclusa la manifesta infondatezza dell'impugnazione, perché si riscontra mancata pronuncia da parte del Tribunale circa la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Ciò posto, si impone, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., di dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato ex artt. 157 e 160 cod. pen., avuto riguardo al titolo di reato, all'epoca della sua commissione e al tempo trascorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, 13 maggio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRrEpDENTE