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Ordinanza — n. 39845/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39845/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39845/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento di merito riqhiàmato in epigrafe, veniva,applicatq, nei ' .y, confronti del ricorrente ivi menzionato, ,lauguie .pliel reato continuato, ex art.671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui era stato condannato con sentenze, divenuto, irrevocabile 2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'eccessivo aumento per la continuazione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39845/2021 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui era stato condannato con sentenze, divenuto, irrevocabile 2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'eccessivo aumento per la continuazione.

Parole chiave

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adeguamento della pena proporzionalità della pena riesame dell'entità pena proroga della carcerazione sanzioni penali proroga della misura terapeutica

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISA' DARIO nato a PALERMO il 05/08/1977 avverso l'ordinanza del 09/10/2020 del GIP TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento di merito riqhiàmato in epigrafe, veniva,applicatq, nei ' .y, confronti del ricorrente ivi menzionato, ,lauguie .pliel reato continuato, ex art.671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui era stato condannato con sentenze, divenuto, irrevocabile 2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'eccessivo aumento per la continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, dunque, inammissibile. Il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e ha congruamente sideterminato la pena dei reati avvinti dal medesimo disegno criminoso, nel rispetto dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità. Per contro, il ricorso risulta assolutamente generico e aspecifico. Il ricorrente si è limitato a sostenere in modo del tutto assertivo l'esistenza di vizi negli aumenti della pena dovuti alla disciplina della continuazione, senza tuttavia fornire a sostegno di tali generiche doglianze alcuna argomentazione. Di fronte alla assoluta astrattezza del ricorso - il quale, come osservato, non reca alcun concreto confronto con le motivazioni alla base del provvedimento impugnato -, è precluso a questa Corte procedere al sindacato di legittimità richiesto.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 maggio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE 1/7i2 GL) ,DEPOS,r7r.TA IN CAN