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Ordinanza — n. 39842/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded substantive law violations regarding prison sentence alternatives.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39842/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued for substantive law violations, but the Court found the appeal based on non-revisable factual assumptions regarding the prisoner's aggressive behavior. The Court ruled that the lower tribunal's decision on revoking the community service alternative was legally sound and immune from review.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if based on manifestly unfounded substantive law violations concerning facts not revisable in the jurisdictional trial, as the higher court's review is limited to logical and legal conformity.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility substantive law violations prison sentence alternatives community service revocation manifestly unfounded appeal valutazione del reinserimento ricollocamento in un istituto assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 cod. proc. pen.
La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 606 cod. proc. pen
La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 186 del 2000 della Corte Costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHERRI ELTON nato a BERAT( ALBANIA) il 25/12/1982 avverso l'ordinanza del 16/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, veniva dichiarata la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa precedentemente al condannato odierno ricorrente ivi menzionato.

2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi manifestamente infondati, perché afferenti a violazioni di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità. Nel caso in esame, il giudice di merito non è incorso in alcun errore di diritto revoc quanto alla decisione di disporre la Ae.~.~ della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza ha plausibilmente evidenziato le ragioni della decisione, esprimendo un giudizio altamente negativo su diversi episodi connotati da particolare aggressività e indisponibilità del prevenuto.

In particolare, nel provvedimento si fa riferimento ai comportamenti minacciosi tenuti dal condannato verso gli altri utenti della Comunità, alla circostanza che le diffide erano rimaste inascoltate, a un episodio di violenza nel quale, dopo la rottura di un vetro, era stato necessario addirittura chiedere l'intervento dei Carabinieri. Il provvedimento impugnato risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici e supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc, pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna M ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 mag