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Ordinanza — n. 39839/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because preliminary hearing rejection orders are not independently appealable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39839/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the applicant's appeal inadmissible, ruling that an order rejecting a preliminary hearing request is not independently appealable. The applicant argued against the lower court's decision to dismiss the hearing request, but the Court held that such orders must be challenged during the subsequent trial phase. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1 lett. b), cod. proc. pen.: The order rejecting the request for a preliminary hearing is not independently appealable; objections must be raised during the trial phase.

Parole chiave

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criminal procedure appeal preliminary hearing rejection inadmissible appeal non-appealable order court costs and fine rinuncia al dibattimento orale impugnabilità della decisione di rinvio rinvio pregiudiziale

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 591, comma 1 lett. b), cod. proc. pen.
pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., perché proposto avverso un provvedimento non impugnabile.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 29492 del 07/05/2018, Manganaro, Rv. 273329
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che il decreto che dispone il giudizio non è autonomamente impugnabile ed eventuali censure possono essere fatte valere nella successiva fase dibattimentale (Sez. 5, Sentenza n. 29492 del 07/05/2018, Manganaro, Rv. 273329 — 01).
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENOVESE FRANCESCO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 04/10/1974 avverso l'ordinanza del 24/11/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CAMPOBASSOd9fo ayGiso 94te patti;i udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto impugnazione avverso il provvedimento di merito ivi richiamato, che reca il rigetto dell'istanza di rinvio di udienza preliminare ed è seguito da decreto di rinvio a giudizio.

2. Il Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., perché proposto avverso un provvedimento non impugnabile. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che il decreto che dispone il giudizio non è autonomamente impugnabile ed eventuali censure possono essere fatte valere nella successiva fase dibattimentale (Sez. 5, Sentenza n. 29492 del 07/05/2018, Manganaro, Rv. 273329 — 01). Ciò vale, naturalmente, anche per l'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza preliminare. Ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle parti né altra formalità di procedura.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 maggio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE U,0 Q A, Li_ W" DEPOSITATA IN