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Ordinanza — n. 39837/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to mere factual complaints on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39837/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the appellant's complaints constituted mere factual grievances rather than legal errors. The defense argued for generic mitigating circumstances and a lighter sentence, but the court found the lower court's reasoning sufficient and consistent with established jurisprudence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 133 c.p.: The Supreme Court rejects appeals based solely on factual complaints regarding sentencing or the denial of mitigating circumstances, provided the lower court's reasoning is adequate and does not violate legal principles.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic mitigating circumstances sentencing reasoning adequacy mere factual complaints Italian criminal procedure recidiva nell'infrazione allontanamento ripristino dello statuto di rifugiato

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in un unico motivo in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
Art. 133 c.p.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all'art. 133 cod.
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 13 c. 2 Cost.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, Biancofiore
pen., essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento (Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, Biancofiore, Rv.
Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, Alba
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane
Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey
Sentenza n. 186 del 2000 della Corte Costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADU SERGIU STEFAN nato il 22/11/1984 avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 febbraio 2020, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Torino, con la quale Radu Sergiu Stefan era stato condannato alla pena di mesi tre di reclusione per aver violato il divieto di reingresso nel territorio italiano dopo essere stato espulso dal Prefetto di Torino con provvedimento del 5 aprile 2013.

2. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in un unico motivo in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si risolve in censure non consentite in sede di legittimità perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, peraltro afferenti al trattamento sanzionatorio, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle censure difensive. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento (Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, Biancofiore, Rv. 247959;

Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004 - dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). Sotto altro profilo, è stato chiarito che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Waychey, Rv. 258410) 1.2.

Con riguardo al caso in esame, il giudice dell'appello, senza incorrere in errori giuridici, ha spiegato adeguatamente per quali ragioni ha ritenuto di non poter accogliere le doglianze con le quali l'imputato lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e contestava la determinazione della pena effettuata dal giudice di primo grado. In particolare, il giudice dell'appello ha sottolineato che il solo riferimento alle disagiate condizioni di vita del Radu non è elemento sufficiente per far ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche, poiché addotto in modo del tutto apodittico e perché contraddetto dalla stessa capacità - non solo economica - dell'imputato di fare ritorno nel territorio italiano.

Nel provvedimento impugnato è stato poi correttamente valorizzato il breve lasso temporale intercorso tra l'espulsione e il reingresso in Italia, sintomatico della insensibilità del ricorrente rispetto alle prescrizioni impostegli. Orbene, dalla lettura dell'apparato motivazionale della sentenza impugnata emergono la congruità e l'adeguatezza del percorso giustificativo alla base della decisione impugnata, che risulta essere altresì rispettoso dei superiori insegnamenti giurisprudenziali.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 maggio 2021. IL CONSIGLIER