Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of legal representation and improper filing procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed without a lawyer, violating procedural requirements for criminal appeals. The applicant, Antonino Musumeci, personally submitted the document against a supervision court order, arguing for direct access to justice. The court ruled that the absence of a defender constitutes a fatal defect under the Code of Criminal Procedure, warranting dismissal without further notice.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 591, comma 1 lett. a) c.p.p.; Art. 613, comma 1 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed by a party without legal representation, as such acts violate mandatory procedural rules requiring a defender.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSUMECI ANTONINO nato a CATANIA il 18/09/1969 avverso l'ordinanza del 28/09/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA[cl5ifo avViso Ore p&ti;) udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto personalmente impugnazione rivolta al Tribunale di Sorveglianza di Perugia - che l'ha qualificata correttamente come ricorso per cassazione - avverso il provvedimento di merito ivi richiamato, emesso in epoca successiva al 2 agosto 2017.
2. Il Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., perché proposto da soggetto non legittimato. L'atto di impugnazione, infatti, non è stato sottoscritto da difensore, e ciò integra violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., nel testo risultante per effetto dell'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis avuto riguardo alla data del provvedimento impugnato. Ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge citata, applicabile anch'esso per la suddetta ragione, si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle parti né altra formalità di procedura.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Avuto riguardo al fatto che l'impugnazione era stata rivolta dal ricorrente al Tribunale di sorveglianza di Perugia, che, come già ricordato, l'ha correttamente qualificata come ricorso per cassazione, si reputa giusto non disporre il pagamento di alcuna somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 13 maggio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE I