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Ordinanza — n. 39831/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the unrepresented applicant failed to meet strict signature requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39831/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the applicant without a lawyer's signature. The applicant argued for personal representation, but the court held that under the applicable criminal procedure code, such appeals must be signed by a defense attorney to be valid. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the applicant was ordered to pay the associated court costs.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A cassation appeal must be signed by a defense attorney; personal signatures by the accused, even if authenticated, do not confer standing, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal representation requirement defense attorney signature de plano dismissal criminal procedure code requisito della firma autografa firma individuale attestazione e certificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.
pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., perché proposto da soggetto non legittimato.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
L'atto di impugnazione, infatti, non è stato sottoscritto da difensore, e ciò integra violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., nel testo risultante per effetto dell'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini
Per completezza, si nota che la giurisprudenza ha affermato l'inammissibilità del ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBA ROSANNA nato„a BARI il 04/04/1968 avverso il decreto del 15/05/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROì Osato avviso .4.1-{t—pa1ti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La ricorrente indicata in epigrafe ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso il provvedimento di merito ivi richiamato, emesso in epoca successiva al 2 agosto 2017.

2. Il Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., perché proposto da soggetto non legittimato. L'atto di impugnazione, infatti, non è stato sottoscritto da difensore, e ciò integra violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., nel testo risultante per effetto dell'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis avuto riguardo alla data di emissione del provvedimento impugnato. Per completezza, si nota che la giurisprudenza ha affermato l'inammissibilità del ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695). Ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge citata, applicabile anch'esso per la suddetta ragione, si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle parti né altra formalità di procedura.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 maggio 20