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Ordinanza — n. 39829/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of legal standing and absence of substantive grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39829/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was filed by an unrepresented individual lacking legal standing. The appellant failed to provide a lawyer's signature, violating procedural requirements, and submitted no substantive grounds for the challenge. Consequently, the court dismissed the appeal de plano and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if filed by a non-qualified subject without a lawyer and lacks substantive grounds, allowing immediate dismissal without prior notice.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of legal standing absence of lawyer signature de plano dismissal court costs and fine allegazioni insufficientemente motivate atto privo di sottoscrizione autorizzazione ad agire

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
L'atto di impugnazione, infatti, non è stato sottoscritto da difensore, e ciò integra violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., nel testo risultante per effetto dell'art.
Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
cf), in relazione all'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Ai sensi dell'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non essendo dato escludere, alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO VINCENZO nato a REGGIO CALABRIA il 19/05/1973 avverso l'ordinanza del 24/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO9,t0 arvviso aJ1 par2t1; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto personalmente impugnazione avverso il provvedimento di merito ivi richiamato, emesso in epoca successiva al 2 agosto 2017.

2. Il Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., perché proposto da soggetto non legittimato. L'atto di impugnazione, infatti, non è stato sottoscritto da difensore, e ciò integra violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., nel testo risultante per effetto dell'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis avuto riguardo alla data di emissione del provvedimento impugnato. Inoltre, il ricorso è privo di motivi, quindi dovrebbe essere dichiarato comunque inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. cf), in relazione all'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge citata, applicabile anch'esso ratione temporis, si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle parti né altra formalità di procedura.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non essendo dato escludere, alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione - al versamento, alla Cassa delle ammende, della somma indicata nel seguente dispositivo, determinata anche tenendo conto della semplicità della soluzione in conseguenza della mancanza di motivi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condansizioil ericorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 maggio 2021. IL CONSIGLIERE ESTEN