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Ordinanza — n. 39734/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39734/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39734/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAMTOURI MAKRAM BEN JALOUL nato il 06/01/1974 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Chamtouri Makram Ben Jaloul ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa il 5 giugno 2020 dal locale Tribunale, che all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39734/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAMTOURI MAKRAM BEN JALOUL nato il 06/01/1974 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Chamtouri Makram Ben Jaloul ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa il 5 giugno 2020 dal locale Tribunale, che all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio censura dell'apprezzamento delle prove legittimazione a contestare licenza revisione della sentenza penale decisione incidentale impugnabile motivi di cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAMTOURI MAKRAM BEN JALOUL nato il 06/01/1974 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Chamtouri Makram Ben Jaloul ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa il 5 giugno 2020 dal locale Tribunale, che all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art.

73. comma 5, d.P.R 309 del 90 e con le attenuanti generiche e la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di 1 anno di reclusione e 2 mila curo di multa. Con unico motivo si censura la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata rideterminazione della pena e alla ritenuta congruità della pena base. non determinata nel minimo. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito nonché generico a fronte della motivazione resa in sentenza, che in modo completo ed esaustivo, giustifica la valutazione di congruità espressa in punto di determinazione della pena: il motivo pertanto, si risolve in una non consentita censura al potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena e nella richiesta di rimodulazione della pena inflitta. E' infatti, inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez.

5. n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, RV. 259142) e nel caso di specie. la Corte di appello ha dato conto della valutazione di congruità della pena. determinata dal primo giudice in misura assolutamente non prossima al massimo edittale, tenuto conto delle caratteristiche del fatto (quantitativi e varietà delle sostanze detenute, frazionamento in dosi e modalità di detenzione per lo smercio in luogo pubblico) e della personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti specifici. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in curo tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 15 ottobre 2021 Il Presidente tensore i Anna Cr cuoio FTI :g17:17:7;t:S - IN CANCE