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Ordinanza — n. 39732/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39732/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39732/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC DULA nato il 10/05/1947 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Ahmetovic Dula ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa in data 8 gennaio 2016 dal Tribunale di Prato, che aveva dichiarato l'imputata colpevole del reato di evasione e con la riduzione per il rito l'aveva condannata alla pena di 1 anno di reclusione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39732/2021 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC DULA nato il 10/05/1947 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Ahmetovic Dula ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa in data 8 gennaio 2016 dal Tribunale di Prato, che aveva dichiarato l'imputata colpevole del reato di evasione e con la riduzione per il rito l'aveva condannata alla pena di 1 anno di reclusione.

Parole chiave

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azione intesa alla dichiarazione di responsabilità responsabilità per incidente stradale responsabilità per atto illecito corresponsabilità della vittima responsabilità penale dei minori responsabilità penale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC DULA nato il 10/05/1947 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Ahmetovic Dula ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa in data 8 gennaio 2016 dal Tribunale di Prato, che aveva dichiarato l'imputata colpevole del reato di evasione e con la riduzione per il rito l'aveva condannata alla pena di 1 anno di reclusione.

Con unico motivo si deduce la manifesta illogicità, la carenza e la contraddittorietà della motivazione per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche solo in ragione dei numerosi precedenti penali dell'imputata, senza alcuna valutazione delle modalità del fatto e dell'entità del danno. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito nonché generico e manifestamente infondato a fronte della motivazione resa in sentenza, che in modo completo giustifica il diniego delle attenuanti generiche. Precisato che le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate anche solo alla luce dei precedenti penali dell'imputato (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Ciechi, Rv. 268411). nel caso di specie i giudici di appello hanno attribuito rilievo assorbente alla personalità negativa dell'imputata, gravata da ben 11 sentenze di condanna, che non avevano spiegato alcun effetto deterrente, come dimostrato dal reato commesso, espressivo di indole refrattaria e trasgressiva e quindi. di particolare pericolosità.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende. equitativamente determinata in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 15 ottobre 2021 Il Presidente estensore Anna Criscu DEPOSITTA 3N CANO