Ordinanza — n. 39731/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLATORE ANTONINO nato a MAZARA DEL VALLO il 06/12/1979 avverso la sentenza del 08/04/2021 del TRIBUNALE di MARSALAéto avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Presidente ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Ballatore Antonino ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Marsala ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti di 8 mesi di reclusione per il reato di evasione, escluso l'aumento per la recidiva contestata e applicata la riduzione per il rito.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39731/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLATORE ANTONINO nato a MAZARA DEL VALLO il 06/12/1979 avverso la sentenza del 08/04/2021 del TRIBUNALE di MARSALAéto avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Presidente ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Ballatore Antonino ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Marsala ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti di 8 mesi di reclusione per il reato di evasione, escluso l'aumento per la recidiva contestata e applicata la riduzione per il rito.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLATORE ANTONINO nato a MAZARA DEL VALLO il 06/12/1979 avverso la sentenza del 08/04/2021 del TRIBUNALE di MARSALAéto avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Presidente ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Ballatore Antonino ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Marsala ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti di 8 mesi di reclusione per il reato di evasione, escluso l'aumento per la recidiva contestata e applicata la riduzione per il rito.
Con unico motivo si deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per omessa valutazione delle circostanze e degli elementi giustificativi del proscioglimento dell'imputato. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito. Considerato infatti, che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17. l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del .ffitto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, all'evidenza il motivo di ricorso esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto denuncia vizi di motivazione della sentenza di patteggiamento. che espressamente esclude, in base al verbale di arresto e all'ordinanza cautelare, l'esistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato il quale, optando per il rito speciale. ha implicitamente rinunciato a sollevare questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato.
Non rientrando il motivo di ricorso tra quelli per i quali è consentita l'impugnazione, ne va dichiarata l'immediata inammissibilità ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 15 ottobre 2021 Il President tensore Anna t1scuolo DEPOSITATA vIN CA