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Ordinanza — n. 39727/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39727/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39727/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUCCIO EMANUELE nato a CATANIA il 02/04/1961 avverso l'ordinanza del 02/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ROMA, con ordinanza in data 02/03/2021, rigettava la richiesta di detenzione domiciliare ex artt. 47-ter ord. pen. e 16-nonies I. n. 82 del 1991 avanzata dal collaboratore di giustizia TUCCIO EMANUELE. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo vizio di motivazione con riferimento al rischio di recidiva che risulta, invece, contraddetto dai permessi premio fruiti regolarmente dalla importante collaborazione con la giustizia che dimostra il percorso di revisione critica. Il ricorso è inammissibile.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 39727/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La giurisprudenza ha da tempo chiarito che,"Ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del "ravvedimento" previsto dall'art. 16-nonies, comma 3, del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza" (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, SARNO, Rv. 274517).

Parole chiave

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permesso di promuovere un procedimento penale cooperazione giudiziaria in materia penale collaboratore della Securitate indagine per omicidio persecuzione dei Tamil chiusura dell'istruzione penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUCCIO EMANUELE nato a CATANIA il 02/04/1961 avverso l'ordinanza del 02/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ROMA, con ordinanza in data 02/03/2021, rigettava la richiesta di detenzione domiciliare ex artt. 47-ter ord. pen. e 16-nonies I. n. 82 del 1991 avanzata dal collaboratore di giustizia TUCCIO EMANUELE. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo vizio di motivazione con riferimento al rischio di recidiva che risulta, invece, contraddetto dai permessi premio fruiti regolarmente dalla importante collaborazione con la giustizia che dimostra il percorso di revisione critica. Il ricorso è inammissibile.

La giurisprudenza ha da tempo chiarito che,"Ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del "ravvedimento" previsto dall'art. 16-nonies, comma 3, del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza" (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, SARNO, Rv. 274517).

Nel caso di specie, il Tribunale non ha concesso il beneficio della detenzione domiciliare rilevando che il pesante passato criminale del ricorrente e la ferma negatoria di responsabilità per l'omicidio di mafia per il quale egli si trova ristretto non sono in grado, pur in presenza di corretto comportamento carcerario che è sfociato nella fruizione di permessi g di un recente avvio del percorso di collaborazione - ritenuto proficuo dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di formulare un giudizio probabilistico di effettiva revisione critica, anche in considerazioni delle motivazioni espresse dal condannato circa le ragioni della tardiva scelta di collaborazione (sollecitazioni familiari; tutela personale e protezione dell'attività lavorativa).

Il ricorso omette di confrontarsi con tali specifici elementi, ma si trincera sulla riproposizione di censure a contenuto confutativo incentrate su valutazioni di merito della scelta giudiziaria. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2021 Il Consigliere Estensore Dr p, TVANO Ap,RICE) N TATA L E. RIA 04 Il