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Ordinanza — n. 39725/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39725/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39725/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUINTILIANI VITTORIO nato a TERAMO il 02/07/1980 avverso l'ordinanza del 19/11/2020 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; ••n E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di TERAMO - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 19/11/2020, rigettava l'istanza ex art. 670 c.p.p. avanzata da QUINTILIANI VITTORIO avverso l'ordine di carcerazione emesso dal pubblico ministero per l'espiazione della pena inflitta con la sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale in data 18/05/2018 nella quale era omessa la indicazione, pur presente nella motivazione, del beneficio della sospensione condizionale della pena, sicché non doveva essere messa in esecuzione. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge con riferimento alla non eseguibilità della pena, apparendo chiaro l'intento del giudice di concedere il beneficio della sospensione condizionale.

Regesto Legislator

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art. 670 c.p, art. 547 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 39725/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 670 c.p.p. avanzata da QUINTILIANI VITTORIO avverso l'ordine di carcerazione emesso dal pubblico ministero per l'espiazione della pena inflitta con la sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale in data 18/05/2018 nella quale era omessa la indicazione, pur presente nella motivazione, del beneficio della sospensione condizionale della pena, sicché non doveva essere messa in esecuzione. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge con riferimento alla non eseguibilità della pena, apparendo chiaro l'intento del giudice di concedere il beneficio della sospensione condizionale.

Parole chiave

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pene condizionali esecuzione della pena liberazione condizionale revoca della sospensione condizionale attenuazione della pena pena con condizionale parziale

Disposizioni normative citate

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art. 670 c.p
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di TERAMO - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 19/11/2020, rigettava l'istanza ex art. 670 c.p.p.
art. 547 cod. proc. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUINTILIANI VITTORIO nato a TERAMO il 02/07/1980 avverso l'ordinanza del 19/11/2020 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; ••n

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di TERAMO - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 19/11/2020, rigettava l'istanza ex art. 670 c.p.p. avanzata da QUINTILIANI VITTORIO avverso l'ordine di carcerazione emesso dal pubblico ministero per l'espiazione della pena inflitta con la sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale in data 18/05/2018 nella quale era omessa la indicazione, pur presente nella motivazione, del beneficio della sospensione condizionale della pena, sicché non doveva essere messa in esecuzione. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge con riferimento alla non eseguibilità della pena, apparendo chiaro l'intento del giudice di concedere il beneficio della sospensione condizionale.

Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato. Va data continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale "In tema di sospensione condizionale della pena, laddove ne sia indicata la concessione nella sola motivazione ma non nel dispositivo della sentenza, quest'ultimo prevale, costituendo esso l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, a differenza della motivazione che ha, invece, solo funzione strumentale" (Sez. 4, n. 12929 del 04/12/2012 - dep. 2013, Florea, Rv. 255421). In proposito, del resto, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il condannato si era già rivolto al giudice di secondo grado chiedendo la correzione del presunto errore materiale relativo al dispositivo, ma che anche in tale frangente la richiesta venne rigettata per carenza dei presupposti e per la considerazione, ritenuta decisiva, che in ogni caso il beneficio non avrebbe potuto essere concesso in quanto già applicato per due volte; da ciò l'error iuris in cui sarebbe incappato il giudice di primo grado che al beneficio aveva fatto riferimento nella motivazione, pur non potendolo applicare.

Del resto, si è chiarito da tempo che "Il contrasto tra dispositivo e motivazione, in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non determina la nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare tale divergenza mediante il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 547 cod. proc. pen." (Sez. 6, n. 35802 del 27/04/2007, Manzi, Rv. 237422), prima dell'esperimento dei mezzi di impugnazione che tale rimedio precludono alla luce della chiara previsione del secondo periodo dell'art. 130, comma 1, cod. proc. pen. a tenore del quale "Se questo è impugnato, e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione".

Infatti, l'errore in cui, in ipotesi, sarebbe incorso il giudice di primo grado determina un vizio deducibile con l'impugnazione, sicché rimane coperto dal giudicato quando l'impugnazione non sia validamente proposta e il vizio dedotto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2021 Il Consigliere Estenso APRILÉ Il Pres