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Ordinanza — n. 39723/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of standing due to personal filing after legislative change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39723/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the appellant personally filed the request after a specific legislative amendment took effect. The lower court had previously rejected the appellant's request for home detention, and the appellant argued for annulment of that decision. The court ruled that personal filing by the appellant violated the new procedural rules requiring representation, resulting in dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal filed personally by the appellant after the entry into force of the amendment requiring representation is inadmissible for lack of standing.

Parole chiave

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lack of standing personal filing legislative amendment de plano dismissal criminal procedure code allegazioni insufficientemente motivate impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FURNO' PAOLO SEBASTIANO nato a LENTINI il 14/11/1954 ovves-Ò VarAinArtrn dél 23/02/2021 del TRIB. SOKVFGLIANZA miLANu fissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di MILANO, con ordinanza in data 23/02/2021, rigettava l'istanza di differimento, anche nelle forme della detenzione domiciliare, avanzata da FURNO' PAOLO SEBASTIANO. Ricorre FURNO' PAOLO SEBASTIANO, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2021 Il Consigliere Estensore STEFANO AP—RI Il Presidente ANGELA TARDIO .DEPOSRT vsa