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Ordinanza — n. 39722/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39722/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39722/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABU YUSSEF nato in GHANA il 01/03/1987 avverso l'ordinanza del 08/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di MILANO, con ordinanza in data 08/02/2021, rigettava il reclamo proposto da ABU YUSSEF avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Varese in data 28/9/2020 che disponeva l'espulsione ex art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998. Ricorre ABU YUSSEF, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 39722/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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allontanamento malgrado rischio di persecuzione abbandono definitivo del procedimento procedura di ricusazione censure procedurali motivo d'espulsione sospensione dell'ordine espulsione

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABU YUSSEF nato in GHANA il 01/03/1987 avverso l'ordinanza del 08/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di MILANO, con ordinanza in data 08/02/2021, rigettava il reclamo proposto da ABU YUSSEF avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Varese in data 28/9/2020 che disponeva l'espulsione ex art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998. Ricorre ABU YUSSEF, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2021 Il Consigliere Este STE-FA A1-3-4I4_ Il Presidente ANGELA TARDIO DEPOSITATA IN CANCELLERIA04 N