Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39721/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39721/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39721/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASTA CARMELO nato a RIESI il 02/02/1963 avverso l'ordinanza del 09/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di MILANO, con ordinanza in data 09/03/2021, rigettava l'istanza di differimento, anche nelle forme della detenzione domiciliare, avanzata da VASTA CARMELO. Ricorre VASTA CARMELO, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 39721/2021 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di MILANOfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di MILANO, con ordinanza in data 09/03/2021, rigettava l'istanza di differimento, anche nelle forme della detenzione domiciliare, avanzata da VASTA CARMELO. Ricorre VASTA CARMELO, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Parole chiave

Generato dall'IA
impedimento processuale censure procedurali difetto di legittimazione del ministero pubblico impugnazione di decisioni amministrative impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASTA CARMELO nato a RIESI il 02/02/1963 avverso l'ordinanza del 09/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di MILANO, con ordinanza in data 09/03/2021, rigettava l'istanza di differimento, anche nelle forme della detenzione domiciliare, avanzata da VASTA CARMELO. Ricorre VASTA CARMELO, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2021 Il Consigliere Este.psore / ,STEF Il Presidente ANGELA TARDIO n DEPOSETATA IN CANCELLERIA s