Ordinanza — n. 39720/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENZELLA ROCCO nato a MILANO il 30/09/1965 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 25/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di LODI, in data 04/07/2019, nei confronti di MENZELLA ROCCO in relazione al reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve e dell'art. 131-bis cod. pen.; - vizio di motivazione con riferimento al diniego della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è inammissibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 39720/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La questione dell'ipotesi attenuata di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110 è manifestamente infondata perché la Corte ha risposto alle doglianze difensive facendo riferimento alle complessive modalità del fatto e alla personalità dell'imputato, elementi dei quali, alla stregua della consolidata giurisprudenza, deve tenersi conto (Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, FIANDACA, Rv. 276195). Tali elementi hanno motivatamente indotto ad escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.; il ricorso è silente in proposito.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENZELLA ROCCO nato a MILANO il 30/09/1965 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 25/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di LODI, in data 04/07/2019, nei confronti di MENZELLA ROCCO in relazione al reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve e dell'art. 131-bis cod. pen.; - vizio di motivazione con riferimento al diniego della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è inammissibile.
La questione dell'ipotesi attenuata di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110 è manifestamente infondata perché la Corte ha risposto alle doglianze difensive facendo riferimento alle complessive modalità del fatto e alla personalità dell'imputato, elementi dei quali, alla stregua della consolidata giurisprudenza, deve tenersi conto (Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, FIANDACA, Rv. 276195). Tali elementi hanno motivatamente indotto ad escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.; il ricorso è silente in proposito.
Analogamente, il ricorso non si confronta con le motivate argomentazioni di merito che hanno indotto i giudici a negare il beneficio della sospensione condizionale. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2021 Il Cons ore tLE DEPOS4 i IN CAt\;' I Il Presidente ANGEL