Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39720/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39720/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39720/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENZELLA ROCCO nato a MILANO il 30/09/1965 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 25/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di LODI, in data 04/07/2019, nei confronti di MENZELLA ROCCO in relazione al reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve e dell'art. 131-bis cod. pen.; - vizio di motivazione con riferimento al diniego della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è inammissibile.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 39720/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La questione dell'ipotesi attenuata di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110 è manifestamente infondata perché la Corte ha risposto alle doglianze difensive facendo riferimento alle complessive modalità del fatto e alla personalità dell'imputato, elementi dei quali, alla stregua della consolidata giurisprudenza, deve tenersi conto (Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, FIANDACA, Rv. 276195). Tali elementi hanno motivatamente indotto ad escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.; il ricorso è silente in proposito.

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono del procedimento per infrazione stradale motivi di cassazione risarcimento per atto illecito riscossione di pene pecuniarie abbandono per lesioni personali risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve e dell'art. 131-bis cod. pen.; - vizio di motivazione con riferimento al diniego della sospensione condizionale della pena.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENZELLA ROCCO nato a MILANO il 30/09/1965 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 25/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di LODI, in data 04/07/2019, nei confronti di MENZELLA ROCCO in relazione al reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve e dell'art. 131-bis cod. pen.; - vizio di motivazione con riferimento al diniego della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è inammissibile.

La questione dell'ipotesi attenuata di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110 è manifestamente infondata perché la Corte ha risposto alle doglianze difensive facendo riferimento alle complessive modalità del fatto e alla personalità dell'imputato, elementi dei quali, alla stregua della consolidata giurisprudenza, deve tenersi conto (Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, FIANDACA, Rv. 276195). Tali elementi hanno motivatamente indotto ad escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.; il ricorso è silente in proposito.

Analogamente, il ricorso non si confronta con le motivate argomentazioni di merito che hanno indotto i giudici a negare il beneficio della sospensione condizionale. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2021 Il Cons ore tLE DEPOS4 i IN CAt\;' I Il Presidente ANGEL