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Ordinanza — n. 39717/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39717/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39717/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rinnessione proposta da: DATTILO FRANCESCO MARIO nato a REGGIO CALABRIA il 08/09/1976 trasmessa dalla CORTE di ASSISE DI REGGIO CALABRIA con ordinanza del 12/04/2021 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO DATTILO FRANCESCO MARIO, imputato dei delitti di cui agli artt. 575, 576 n. 1, 577 n. 3-4, 416- bis.1 COD. PEN. (CAPO 1); 23, comma 3 e 4, I. n. 110 del 1975 (CAPO 2); 56, 629, comma 2, 628, comma 3, n. 3, 416-bis.1 COD. PEN. (CAPO 3 e 5); 2, 4 e 7 L.

Regesto Legislator

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art. 45 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39717/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 895 del 1967, 23 comma 3 e 4 L. N. 110 del 1975, 416-bis.1 COD. PEN. (CAPO 6), nel procedimento pendente innanzi al GUP presso il Tribunale di Reggio Calabra, ha depositato all'ufficio matricola del luogo di detenzione in data 13 aprile 2021 la richiesta di rimessione ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., denunciando l'esistenza di una situazione ambientale idonea a menomare l'imparzialità del giudizio e a pregiudicare il corretto svolgimento del processo. La Corte d'Assise di Reggio Calabria, cui sono pervenuti gli atti a seguito del rinvio a giudizio disposto dal GUP in data 13 aprile 2021, ha trasmesso tempestivamente gli atti a questa Corte.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ritiro della domanda di revisione impugnabilità della decisione di rinvio restituzione in pristino retrocessione di credito censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 45 cod. proc. pen
(CAPO 6), nel procedimento pendente innanzi al GUP presso il Tribunale di Reggio Calabra, ha depositato all'ufficio matricola del luogo di detenzione in data 13 aprile 2021 la richiesta di rimessione ai sensi dell'art. 45 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rinnessione proposta da: DATTILO FRANCESCO MARIO nato a REGGIO CALABRIA il 08/09/1976 trasmessa dalla CORTE di ASSISE DI REGGIO CALABRIA con ordinanza del 12/04/2021 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO DATTILO FRANCESCO MARIO, imputato dei delitti di cui agli artt. 575, 576 n. 1, 577 n. 3-4, 416- bis.1 COD. PEN. (CAPO 1); 23, comma 3 e 4, I. n. 110 del 1975 (CAPO 2); 56, 629, comma 2, 628, comma 3, n. 3, 416-bis.1 COD. PEN. (CAPO 3 e 5); 2, 4 e 7 L.

N. 895 del 1967, 23 comma 3 e 4 L. N. 110 del 1975, 416-bis.1 COD. PEN. (CAPO 6), nel procedimento pendente innanzi al GUP presso il Tribunale di Reggio Calabra, ha depositato all'ufficio matricola del luogo di detenzione in data 13 aprile 2021 la richiesta di rimessione ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., denunciando l'esistenza di una situazione ambientale idonea a menomare l'imparzialità del giudizio e a pregiudicare il corretto svolgimento del processo. La Corte d'Assise di Reggio Calabria, cui sono pervenuti gli atti a seguito del rinvio a giudizio disposto dal GUP in data 13 aprile 2021, ha trasmesso tempestivamente gli atti a questa Corte.

La richiesta è inammissibile perché non risulta notificata alle altre parti. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che "La notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile" (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, CRESCIMONE, Rv. 276580). All'inammissibilità della richiesta consegue, ai sensi dell'art. 48, comma 6, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00, nonché al pagamento delle spese processuali (Sez. 5, n. 49692 del 04/10/2017, C., Rv. 271438, secondo la quale «in tema di rimessione del processo, se la Corte di Cassazione rigetta o dichiara inammissibile l'istanza deve condannare l'imputato che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio generale espresso nella disposizione di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., che si applica a tutti i giudizi, principali o incidentali, dinanzi alla giudice di legittimità»).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende Così deciso il 23/09/2021 Il Consigliere Estensore _SJEFAN,Ø APRILE Il Presidente IN CA....,V; 1.1\ ANGE