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Ordinanza — n. 39715/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39715/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39715/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURIA MAURO nato a TORINO il 02/06/1972 avverso la sentenza del 21/01/2021 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, con sentenza in data 21/01/2021, applicava nei confronti di LAURIA MAURO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 4 e 7 I. n. 895/1967, 582 e 585 CP, 612, secondo comma, CP in continuazione tra loro e con i fatti giudicati con sentenza del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO in data 6/7/2020. Ricorre LAURIA MAURO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio perché l'accordo prevedeva la continuazione con la sentenza del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO in data 6/7/2020.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 39715/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 4 e 7 I. n. 895/1967, 582 e 585 CP, 612, secondo comma, CP in continuazione tra loro e con i fatti giudicati con sentenza del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO in data 6/7/2020. Ricorre LAURIA MAURO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio perché l'accordo prevedeva la continuazione con la sentenza del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO in data 6/7/2020.

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi concorso materiale di reati contrabbando di guerra revisione del trattato concorso di diritti fondamentali diritto della guerra

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, con sentenza in data 21/01/2021, applicava nei confronti di LAURIA MAURO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURIA MAURO nato a TORINO il 02/06/1972 avverso la sentenza del 21/01/2021 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, con sentenza in data 21/01/2021, applicava nei confronti di LAURIA MAURO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 4 e 7 I. n. 895/1967, 582 e 585 CP, 612, secondo comma, CP in continuazione tra loro e con i fatti giudicati con sentenza del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO in data 6/7/2020. Ricorre LAURIA MAURO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio perché l'accordo prevedeva la continuazione con la sentenza del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO in data 6/7/2020.

Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. La sentenza da' puntualmente atto dell'accordo nei termini indicati dalle parti e applica la pena unificando i reati oggi giudicati con quelli già oggetto della sentenza del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO in data 6/7/2020.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. -- Il Presidente .D EPOS TA TA IN CANCELLERIA ANGELA TARDIO